La risoluzione per inadempimento del comodato “essenzialmente gratuito”
- studiolegalevalice
- 31 ott 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 10 ott 2021
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1° settembre 2021, ha dichiarato risolto per inadempimento un contratto di comodato immobiliare.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1° settembre 2021, ha dichiarato “risolto il contratto di comodato” di un immobile adibito ad uso abitativo , “per il grave inadempimento della comodataria” nel pagamento delle spese ordinarie inerenti il condominio e delle utenze relative all'appartamento.
La succinta motivazione della sentenza in commento sovverte principi che potrebbero sembrare scontati.
Il secondo comma dell’art. 1803 del codice civile stabilisce che il contratto di comodato “è essenzialmente gratuito”. Tale carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno se al relativo negozio inerisca un “modus”, ovvero se sia stabilito un modesto contributo pecuniario spontaneamente corrisposto dal comodatario, mentre si dissolve se il vantaggio fornito al comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa ed assume natura di controprestazione, così realizzandosi gli estremi costitutivi del contratto di locazione.
L'onere posto a carico del comodatario non può, peraltro, essere tale da restringere il contenuto delle utilità conseguibili dalla cosa, ma deve limitarsi all’accollo, da parte del medesimo, dei soli esborsi che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre alle spese occorrenti per servirsi della cosa, di cui all'art 1808, primo comma, codice civile (tra le tante, Cass. 4 giugno 1997, n. 4976). E’ ciò che avviene, ad esempio, quando, come nel caso in esame, il comodatario si impegna a sostenere gli oneri condominiali dovuti dal comodante per tutto il periodo in cui utilizzi l’appartamento.
Va tuttavia evidenziato che il rimedio generale della risoluzione per inadempimento non può essere utilizzato in relazione al contratto di comodato, proprio per la sua essenziale gratuità, atteso che gli oneri economici pattiziamente posti a carico del comodatario, come detto, non snaturano il contratto, al quale non sono perciò applicabili rimedi che sono riservati ai contratti a prestazioni corrispettive. Come reazione all'inadempimento del comodatario è piuttosto utilizzabile il rimedio della restituzione anticipata del bene dato in comodato, cui fa riferimento l’art. 1804 codice civile per le ipotesi di abuso della cosa oggetto del comodato e di violazione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario. Lo strumento della restituzione anticipata è comunque riconducibile non alla risoluzione per inadempimento, quanto alla figura del recesso (Cass. 18 marzo 2014, n. 6203). Né l’inosservanza del comodatario rispetto agli oneri assunti col contratto può dar luogo all’applicazione di una clausola risolutiva espressa, la quale comunque suppone un inadempimento (Cass. 5 ottobre 2018, n, 24532).





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