Crea un falso profilo social su Facebook per riconquistare il suo ex: condannata a risarcire i danni
- studiolegalevalice
- 30 set 2022
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Con una recente sentenza del 16 maggio 2022 il Tribunale di Palermo approfondisce il tema della tutela dell’identità personale e dell’identità digitale.
L’attore scopriva l’esistenza sul social network facebook di un profilo con la propria immagine con foto identificativa con accanto al suo nome e cognome e anche del suo prenome, mediante il quale venivano contattate diverse persone e conoscenti dell’attore al fine di carpire informazioni e venivano inviati messaggi diffamatori su presunte avventure extraconiugali, di fatto creando forti tensioni con la nuova fidanzata.
All'esito di denuncia si risaliva all’indirizzo IP e alla relativa utenza telefonica che era riconducibile all’abitazione della precedente fidanzata dell’attore.
L’ex fidanzata veniva rinviata a giudizio per il reato di trattamento illecito ai sensi dell’art 167 del Codice della privacy,perché al fine di trarne per sé o per altri profitto, senza averne ricevuto alcun consenso, creava un profilo Facebook utilizzando i dati anagrafici e immagini raffiguranti il precedente fidanzato.
Secondo il Tribunale la creazione di un falso profilo, tendenzialmente riconducibile all’attore da parte dell’ex fidanzata, costituisce una violazione del diritto alla sua identità personale/digitale.
Il diritto all’identità personale rientra tra i diritti fondamentali della persona umana, ovvero, nel “diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo”.
Il processo si è chiuso con la sentenza di patteggiamento a 5 mesi e giorni 10 di reclusione e la condanna della ex fidanzata al risarcimento dei danni non patrimoniali determinati in € 6.000.




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