Caduta in una buca su una strada comunale? Si presume la responsabilità del Comune
- studiolegalevalice
- 31 ott 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 10 ott 2021
In caso di caduta di un pedone in una buca presente sul manto di una strada comunale, è onere del Comune provare di non essere titolare dell'obbligo di custodire il punto della strada in cui è occorso il sinistro, in quanto, ai sensi dell'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, determinando così detta norma una vera e propria presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetterebbe alle Amministrazioni fornire prova contraria. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 6 ottobre 2021, n. 27054.
Carmela C. convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lodi, il Comune di Vizzolo Predabissi per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta verificatasi a causa di una buca presente sul manto stradale nella via Giovanni Paolo I di detto Comune, in corrispondenza del civico n. 4/5, mentre era alla guida della propria bicicletta.
Il giudice di Pace di Lodi condannò il Comune, rimasto contumace, al pagamento, in favore della C., a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.726,72, oltre interessi, nonché alle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado il Comune interpose appello, del quale la C. chiese il rigetto.
Il Tribunale di Lodi accolse l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigettò la domanda proposta dalla C., che condannò a restituire quanto eventualmente già ricevuto dal Comune nonché al pagamento delle spese di quel grado.
Avverso detta sentenza Carmela C. ha proposto ricorso per cassazione.
il Tribunale ha sostenuto che «parte danneggiata [e non danneggiante come, per evidente lapsus calami, riportato a p. 4 del ricorso, v. p. 4 della sentenza ,impugnata] non ha assolto l'onere sulla stessa incombente, non avendo provato il rapporto di custodia tra il Comune di Vizzolo Predabassi e la strada in cui è avvenuto l'incidente.
Secondo la ricorrente, infatti, sarebbe stato, invece, onere del Comune provare di non essere titolare dell'obbligo di custodire il punto della strada in cui è occorso il sinistro, in quanto, ai sensi dell'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, determinando così detta norma una vera e propria presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetterebbe alle Amministrazioni fornire prova contraria.
La ricorrente ritiene, dunque, di aver soddisfatto l'onere probatorio posto a proprio carico dall'art. 2051 c.c., avendo allegato di essere caduta in un tratto di strada sito nell'abitato del Comune di Vizzolo Predabissi e precisamente in via Giovanni Paolo I, all'altezza del n. 4/5, circostanza confermata dal teste Giovanni Cassarino, la cui attendibilità non è stata posta in discussione. Ad avviso della ricorrente, una volta accertato il verificarsi del sinistro nel perimetro urbano, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la proprietà di quel tratto di strada in capo al Comune di Vizzolo Predabissi, non essendo emersi elementi in base ai quali attribuire la proprietà a soggetti diversi da tale ente.
In conclusione sostiene la ricorrente che la mancata applicazione di tali principi e l'errata interpretazione delle norme richiamate nella rubrica del motivo renderebbe illegittima la sentenza impugnata, in quanto la strada in cui si è verificato il sinistro deve presumersi ricompresa nel territorio comunale di Vizzolo Predabissi, sicché non sarebbe spettato alla danneggiata provare la proprietà comunale della strada, spettando, invece, al Comune provare il contrario.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Ed invero la ricorrente, indicando, nell'atto di citazione (p. 1, come pure riportato testualmente in ricorso a p. 5), che, mentre «percorreva, alla guida del proprio velocipide, la Via Giovanni Paolo 1° dell'abitato di Vizzolo Predabissi (MI), giunta all'altezza del civico 4/5, ... cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca presente sulla sede stradale», pur non invocando espressamente l'art. 22 della legge 20 marzo 1865, ha, implicitamente fatto riferimento alla presunzione di cui alla normativa appena indicata e secondo cui «è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali» e «nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti ...».
Trattasi di presunzione di demanialità avente carattere relativo, superabile mediante prova contraria, evidenziandosi che, ai sensi dell'art. 2728 c.c., le presunzioni legali, qual è quella in questione, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite mentre è onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria. Il Tribunale, ritenendo non provata la proprietà della strada in cui è avvenuta la caduta di cui si discute ed affermando che la danneggiata, come era suo onere, non abbia provato il rapporto di custodia esistente tra il Comune di Vizzolo Predabissi e detta strada, non risulta essersi attenuta ai principi sopra enunciati, sicché il motivo va accolto.
Esito
Cassa con rinvio la sentenza n. 321/2019 del Tribunale di Lodi, depositata il 28/03/2019





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