Errore nella trasfusione di sangue e responsabilità medica
- studiolegalevalice
- 17 feb 2022
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Secondo la Cassazione, sentenza 8 febbraio 2022, n. 4323, sussiste il nesso di causalità tra la morte del paziente per errore nella trasfusione di sangue di gruppo incompatibile e la condotta del medico che, in violazione delle istruzioni ministeriali che regolano le procedure operative per la trasfusione, non abbia partecipato alla fase finale della procedura, al momento dell’allacciamento da parte dell’infermiere della sacca all’ago cannula posto al braccio del paziente.
La presenza di due operatori in ogni momento della procedura trasfusionale, compresa la fase di inizio dell’esecuzione della trasfusione da parte dell’infermiere, è precauzione rivolta proprio ad ottenere un controllo esterno sull’individuazione del paziente, della sacca e della compatibilità del gruppo sanguigno. Nel caso di specie, non solo il medico si era allontanato dal paziente prima dell’avvio della trasfusione, ma anche vi era stata una interruzione nella procedura operativa, tra la fase di controllo e quella di inizio dell’esecuzione, che avrebbe dovuto richiedere la ripetizione della procedura prima dell’allacciamento della sacca all’ago cannula.
Il concorso di condotte colpose indipendenti nell’esecuzione di trasfusioni ematiche
La sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico, che si sia allontanato dal paziente da trasfondere prima dell’inizio dell’esecuzione della trasfusione e non abbia ripetuto le procedure di controllo, e la morte del paziente per emotrasfusione di gruppo incompatibile è stata affermata sulla base del principio di diritto, già affermato in casi simili dalla Corte di Cassazione, secondo cui in caso di concorso di condotte colpose indipendenti non è applicabile il principio di affidamento, quando l'agente non abbia osservato una regola precauzionale su cui si sia innestata l'altrui condotta colposa. La responsabilità dell’agente persiste, infatti, in base al principio di equivalenza delle cause, salvo il verificarsi di una causa sopravvenuta avente carattere di eccezionalità e imprevedibilità tale da interrompere il nesso causale (Cass. pen. sez. IV, 10/10/2017, n. 50038, in tema di emotrasfusioni; per l’applicazione del principio in altri ambiti della responsabilità professionale medica: Cass. pen. sez. IV, 12/05/2021, n. 24895; Cass. pen. sez. IV, 06/02/2015, n. 30991; Cass. pen. sez. IV, 14/11/2013, n. 692; Cass. pen. sez. IV, 26/10/2011, n. 46824).
Plurime sentenze hanno affermato, in caso di morte del paziente per errore nella trasfusione di sangue non compatibile, la responsabilità di più soggetti che siano intervenuti nel corso della procedura di trasfusione, violando una regola precauzionale su cui si sia innestata un’altrui condotta colposa. La responsabilità è stata riconosciuta: nei confronti del tecnico addetto al servizio trasfusione che abbia consegnato all'infermiere le sacche destinate ad altro paziente, dei medici che abbiano ordinato la somministrazione senza verificare la corrispondenza del gruppo sanguigno e dell'anestesista rianimatore, chiamato per un consulto in seguito alla crisi ipotensiva del paziente, che abbia omesso di ricercare autonomamente la causa della crisi (Cass. pen. sez. IV, 10/10/2017, n. 50038); nei confronti del medico subentrante nel turno ad altro collega, che non si sia informato sulle modalità di somministrazione di una trasfusione di sangue disposta in precedenza e la cui errata esecuzione abbia in seguito cagionato la morte del paziente (Cass. pen. sez. IV, 30/01/2008, n. 8615); nei confronti dell’anestesista che non si sia assicurato, prima dell’inizio della trasfusione, della compatibilità del sangue da trasfondere con quello del paziente (Cass. pen. sez. IV, 16/11/1990); nei confronti dell’anestesista che, nel corso di un’operazione chirurgica, abbia trasfuso sangue incompatibile con quello del paziente, avendo confidato che il controllo sul flacone fosse eseguito dalla capo-sala (Cass. pen. sez. IV, 01/2/1982, n. 6018).
Riferimenti normativi:
D.M. Salute 2/11/2015
Art. 41 c.p.




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