Danni da morte del feto: sono inclusi gli incubi della madre
- studiolegalevalice
- 31 ott 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 10 ott 2021
Aspetti come il panico, gli incubi e il mutamento delle abitudini di vita conseguenti alla morte del feto in utero non possono considerarsi affatto come un tipo di danno assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento formulata ex art. 2059 c.c. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza del 29 settembre 2021, n. 26301.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha con particolare riferimento al terzo motivo osservato che il danno da perdita del frutto del concepimento altro non è se non un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale e che andranno applicati sul punto i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, è stato affermato che, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Aspetti come il panico, gli incubi e il mutamento delle abitudini di vita conseguenti alla morte del feto in utero non possono considerarsi affatto come un tipo di danno assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento formulata ex art. 2059 c.c.
Esiste una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita. Una differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento, se è vero che come insegna la più recente ed avveduta scienza psicologica, quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un’idea fallace, posto che camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi. Il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistente alla tentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto.
Il vero danno nella perdita del rapporto parentale è la sofferenza non la relazione. È il dolore non la vita che cambia se la vita è destinata, si, a cambiare ma in qualche modo sopravvivendo a se sessi nel mondo.
Esito
Cassa con rinvio la sentenza n. 1775/2018 della Corte d’Appello di Torino, depositata in data 9.10.2018.





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