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Come provare di avere usucapito la quota degli altri comproprietari?

  • studiolegalevalice
  • 31 ott 2020
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 10 ott 2021

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Il comproprietario che voglia dimostrare di avere usucapito la quota degli altri comunisti deve dimostrare di averla posseduta uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. Può così usucapire la proprietà esclusiva della cosa comune solo possedendola con animo domini, per il tempo necessario, in modo inconciliabile con la possibilità di fatto di un godimento comune.




Nella sentenza in esame l’adita Corte Appello di Brescia interviene in ordine all’usucapione della quota degli altri comunista da parte di un comproprietario sottolineando l’indispensabilità di un possesso animo domini inconciliabile con il godimento o con il compossesso comune.

La decisione della Corte d’Appello di Brescia

Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare; è, infatti, necessario (ai fini dell'accertamento della non clandestinità), che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti (Cass. civ. sez. II, 23 settembre 2019, n. 23564).

In particolare, elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. sono il possesso pacifico (determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo del proprietario), pubblico (ossia acquistato in modo non clandestino ovvero a clandestinità terminata), continuo e non interrotto (con l'intenzione di esercitarlo per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge).

La continuità del possesso, in particolare, postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso, conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, idonei a palesare un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla stessa (Cass. civ. sez. II, 6 agosto 2004, n. 15145).

Con l’espressione animus possidendi si indica non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo di apparire ai terzi come l'effettivo titolare (Cass. civ. sez. II, 6 maggio 2014, n. 9671; App. Roma sez. IV, 29 ottobre 2002).

L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede.

La norma dell’art. 1158 c.c. non richiede, come detto, che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui: è sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (Cass. civ. sez. II, 15 luglio 2002, n. 10230).

Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell’animus.

Grava, quindi, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. civ. sez. I, 1 marzo 2010, n. 4863).

In materia di prova si precisa, infatti, che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (Trib. Lucca sez. I, 13 maggio 2016; Trib. Benevento, 9 gennaio 2019, n. 20; Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873).

Tale prova non può ritenersi raggiunta sulla base di meri atti di coltivazione o manutenzione di un fondo agricolo, in quanto la circostanza di aver coltivato un terreno e di aver eseguito dei lavori sullo stesso non dimostra con certezza l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui (Trib. Crotone 3 marzo 2021; App. Roma sez. VII, 28 gennaio 2021).

Sul punto, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito precisa che la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo a tal fine sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto (Cass. sez. VI-2, ord. 7 settembre 2018, n. 21873).

Per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacchè nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. civ. sez. II, ord., 8 aprile 2021, n. 9359).

Il giudizio sulla pienezza ed esclusività del potere esercitato in misura tale da rendere il possesso univoco ed idoneo al compimento della prescrizione acquisitiva è rimesso al Giudice di merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. civ. sez. II, 26 gennaio 2004, n. 1317).

L'animus possidendi, come anticipato, può eventualmente essere desunto in via presuntiva qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2010, n. 14092). In tal caso, sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (App.

Reggio Calabria 12 febbraio 2021).

In conclusione sul punto deve ritenersi che, ai fini della verifica dell'intervenuta usucapione, il Giudice sia chiamato ad effettuare una valutazione, non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (Trib. Brindisi 11 marzo 2021).

Con particolare riferimento, poi, alla ipotesi della comunione, è richiesto, ai fini dell'usucapione della cosa comune da parte del comproprietario, il godimento esclusivo del bene che si manifesti attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, atteso che non è sufficiente che l'attore dimostri di aver posseduto il bene stesso in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto per un ventennio, ma occorre, altresì, che dimostri di aver escluso il compossesso della cosa comune da parte degli altri comproprietari, il quale ultimo permane fino a quando esiste la mera possibilità del suo concreto concorrente esercizio, non sussistendo l'esigenza di una manifestazione continua di potere sulla cosa comune e non rilevando la prova del mero non uso della cosa da parte degli altri comunisti (o condomini) (Trib. Nocera Inferiore sez. I, 2 febbraio 2021).

È vero peraltro che secondo la Suprema Corte il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso (Cass. civ. sez. II, 16 gennaio 2019, n. 966).

A tal fine, però egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. civ. sez. II, 4 maggio 2018, n. 10734), non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.

 
 
 

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